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La Camera dei Deputati ha approvato oggi, con 318 voti favorevoli e 224 contrari, il disegno di legge sulle intercettazioni promosso dalla maggioranza di centrodestra che si è avvalsa del voto di fiducia. Il provvedimento, duramente criticato dall’opposizione per le sue tendenze restrittive, passa ora all’esame del Senato.
Ecco cosa cambia:
Reati che si possono intercettare. Tutti quelli previsti dal codice di procedura penale, per cui sono stabilite pene oltre i 5 anni. (Dai delitti contro la pubblica amministrazione al contrabbando, all’ingiuria alle molestie, all’usura, all’abusiva attivitĂ finanziaria)
Evidenti indizi di colpevolezza. Le intercettazioni sono autorizzate quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e gli ‘ascolti’ sono assolutamente indispensabili alla prosecuzione delle indagini, sulla base di elementi emersi nel corso dell’inchiesta che devono essere espressamente indicati e che non devono essere limitati al solo contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate nello stesso procedimento. L’autorizzazione ad intercettare deve essere chiesta al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente. La decisione viene presa in composizione collegiale.
Durata e limiti di tempo. Le operazioni di intercettazione hanno una durata, anche non continuativa, di 30 giorni. Il pm deve dare immediata comunicazione della sospensione o della ripresa delle operazioni. E’ possibile una proroga degli ascolti per un tempo, anche non continuativo, di 15 giorni, cui può seguirne un’altra di uguale durata ma, in questo caso, solo se sono emersi nuovi elementi.
Mafia e terrorismo. In questo caso per procedere alle intercettazioni bastano i “sufficienti” indizi di reato. La durata “non può superare i 40 giorni, ma potrĂ essere prorogata per periodi successivi di venti giorni qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari”. Nei casi di urgenza alla proroga provvede direttamente il pm.
Intercettazioni ambientali: L’ascolto sarĂ possibile solo nei luoghi in cui vi è motivo di ritenere che si sta compiendo un’attivitĂ criminosa. Nei procedimenti di mafia e terrorismo l’ascolto delle comunicazioni fra presenti è consentito anche se non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attivitĂ criminosa.
Cronaca giudiziaria. E’ vietato pubblicare, anche in modo parziale o per riassunto, le intercettazioni fino alla conclusione delle indagini preliminari. Anche se è giĂ caduto il segreto istruttorio. Le richieste e le ordinanze di custodia cautelare potranno essere pubblicate nel contenuto solo dopo che difensore e indagato sono venuti a conoscenza delle decisione del giudice. Non possono però essere pubblicate le intercettazioni riportate nell’ordinanza di custodia cautelare.
Sanzioni per giornalisti ed editori. Multe salate per gli editori che violano il divieto di pubblicazione. Per i giornalisti previsto, in caso di violazione, l’arresto fino a 30 giorni o l’ammenda fino a 10mila euro se si tratta di intercettazioni.
Pm senza nomi e volto. Stop alla pubblicazione e alla diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati in relazione ai processi che vengono loro affidati. Il pm che rilascia pubblicamente dichiarazioni sul procedimento che gli è stato ffidato ha l’obbligo di astenersi. Se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio deve essere sostituito.
Indagini contro ignoti. Le intercettazioni potranno essere effettuate se richieste dalla parte offesa, unicamente sulle sue utenze. E’ sempre consentita l’acquisizione dei tabulati telefonici per identificare i presenti sul luogo del reato o nelle vicinanze.
Archivio “riservato”. Un archivio presso la procura custodirĂ le telefonate e i verbali. Ai procuratori generali presso le corti di appello e ai procuratori della Repubblica competenti per territorio il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
Procedimenti diversi. Le intercettazioni non potranno essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Questa regola non vale per mafia e terrorismo.
Stop alla pubblicazione delle intercettazioni da distruggere. E’ sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, delle intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione e delle intercettazioni dei terzi, estranei al procedimento. Prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi pubblica anche per riassunto o in parte il contenuto di queste conversazioni. Il provvedimento introduce un’udienza stralcio per stabilire quali sono le intercettazioni da espungere dal procedimento.
Intercettazioni e utenze degli “007″. Diventa di fatto piĂą complesso intercettare le utenze degli ‘007′: in questo caso, la magistratura dovrĂ informare entro cinque giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrĂ accertare se sussista il segreto di Stato. Si potrĂ procedere solo se entro 30 giorni dalla richiesta il presidente del consiglio non abbia opposto il segreto. Non è comunque in ogni caso precluso all’autoritĂ giudiziaria di procedere – si legge nel testo – in base ad elementi autonomi ed indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del consiglio dei ministri, se questo viene risolto nel senso dell’insussistenza del segreto, non può piĂą opporlo in riferimento al medesimo oggetto. Chi rivela notizie su atti o documenti coperti dal segreto relativi ad un procedimento penale viene punito con la reclusione da uno a cinque anni. Pena aumentata, si legge ancora nel nuovo testo del governo, se il fatto riguarda comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi.
Tabulati “urgenti”. Il pubblico ministero potrĂ chiedere anche i tabulati telefonici, quando vi siano casi d’urgenza. Quando, cioè, vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. . Lo potrĂ fare per tutti i reati previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale con un decreto motivato e non successivamente modificabile, da comunicare al tribunale entro ventiquattro ore. Il tribunale dovrĂ , a sua volta, decidere entro 48 ore dal provvedimento se convalidare o meno la richiesta. In caso di mancata convalida, l’acquisizione dei dati non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
Omesso controllo. In caso di fuga di notizia, il magistrato o il pubblico ufficiale responsabili di non avere vigilato sono passibili di una ammenda che va dai 500 ai 1032 euro.
Tetto alle spese. Con decreto del ministro della Giustizia, sentito il Csm, viene stabilito ogni anno lo stanziamento massimo di spesa per le operazioni di intercettazione, che viene diviso per ogni distretto di corte d’appello. Al procuratore generale della corte d’appello la ripartizione dello stanziamento tra singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta, per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
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