Ultime notizie su Studio Legale Rossolini
Studio Legale Rossolini
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| Lo Studio Legale Rossolini offre assistenza e consulenza per la migliore soluzione del caso. In ambito civile, penale e nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. Con esperienza e professionalitŕ. Questa č la nostra Mission. |
| il diritto all’accesso alla dichiarazione dei redditi dell’altro coniuge |
| “In tema di accesso ai documenti amministrativi, sussiste un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi del coniuge dalla Agenzia delle entrate, per comprovare, innanzi al giudice della separazione coniugale, la capacitĂ reddituale del coniuge controinteressato al fine della esclusione e/o esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento” (su tutte, TAR Palermo Sicilia, sez. I, 3 marzo 2009, n. 452). Tale principio è stato recepito anche dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “L’interesse alla tutela della riservatezza del contribuente, in relazione alle informazioni ed ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, non può non recedere qualora la conoscenza di tali dati da parte dell’accedente sia necessaria ai fini della cura e della difesa dei propri interessi in giudizio” (Decisione della Commissione per l’accesso ai docum |
| mediazione obbligatoria dichiarata incostituzionale: quali effetti? |
| Con un breve comunicato stampa, la «La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione». Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa, le motivazioni saranno pubblicate “nelle prossime settimane”. Gli effetti della decisione sono però immediati. L’articolo 136 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che “Quando la Corte dichiara l’illegittimitĂ costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Ne consegue che – in assenza di correttivi legislativi in tal senso – cesserĂ di avere efficacia l’articolo 5, comma 1, secondo e terzo periodo del decreto legislativo 04.03.2010 n. 28 che prevedeva che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione |
| il concorso del reato di truffa, sostituzione di persona con quello di abusivo utilizzo carta di credito |
| PoichĂ© il reato di abusivo utilizzo di carta di credito non richiede alcun artificio, esso concorre con il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona quando i rispettivi elementi costitutivi sono posti in essere contestualmente in un’unica azione criminosa, da intendere come condotta finalizzata al perseguimento dello scopo illecito anche se costituita da una serie di azioni materiali succedentisi in un tempo ravvicinato e collegate funzionalmente (fattispecie relativa alla condotta qualificata come phishing, consistente nella acquisizione dei dati di utenti di un servizio di carta di credito, dati forniti all’imputato dagli stessi titolari delle carte indotti in errore dalla alterazione dell’identitĂ dell’imputato stesso e poi nel successivo utilizzo abusivo da parte dello stesso prevenuto dei dati ottenuti per acquisti tramite internet).  Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 15 ottobre 2007. |
| anonimato, riservatezza e diritto di accesso |
| «Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere (C.d.S., sez. [...] |
| il c.d. “riconoscimento implicito” dei vizi dell’opera dell’appaltatore |
| Il riconoscimento implicito dei vizi dell’opera dell’appaltatore oltre a rendere superflua la denuncia del committente ex art. 1667, comma 2, c.c., comporta per l’appaltatore l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa dall’obbligazione originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al termine prescrizionale ordinario (fattispecie relativa ad infiltrazioni di acqua in un appartamento di nuova costruzione. A detta degli acquirenti, la societĂ costruttrice aveva implicitamente riconosciuto i vizi dell’immobile, per facta concludentia in quanto l’intervento di detta societĂ , volto a risolvere i problemi di infiltrazione, poteva ritenersi come conseguenza di un riconoscimento implicito dei vizi stessi). Così Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 2012, n. 6263. |
| sfratto per morositĂ del conduttore e stato di morositĂ |
| La norma dell’art. 3 della legge n. 841 del 1973 – per la quale la morositĂ può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione solo quando si protragga per almeno due mesi – va intesa non nel senso che la morositĂ debba concernere almeno l’importo di due mensilitĂ del canone, bensì che, pur riguardando un solo canone, duri da almeno due mesi. – Cass. 12 giugno 1985, n. 3519. |
| la c.d. “intesa sessuale” quale giusta causa per l’abbandono della casa famigliare |
| “Si afferma infatti insussistente la violazione di obbligo matrimoniale da parte dell’ A., in quanto l’abbandono della casa famigliare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale “serena e appagante”, richiamandosi correttamente al riguardo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. N. [...] |
| convivenza more uxorio del coniuge, infedeltĂ coniugale e risarcimento del danno |
| “L’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltĂ sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente assai rilevante). Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilitĂ della convivenza, (ciò anche per l’obbligo di fedeltĂ , come per qualsiasi altro obbligo coniugale). (Al riguardo Cass. n. 17193 del 2011)”. Ebbene, “Secondo il nuovo orientamento, rileva proprio la qualitĂ di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilitĂ della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) c |
| la nuova geografia giudiziaria del distretto della corte di appello di ancona |
| Secondo la tabella A di cui all’art. 1, comma 1 dello Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» presentato dal Consiglio dei Ministri in data 06/07/2012, nella Distretto della Corte di Appello delle Marche in Ancona sono soppressi: ANCONA SEZ.T. FABRIANO ANCONA SEZ.T. JESI ANCONA SEZ.T. OSIMO ANCONA SEZ.T. SENIGALLIA ASCOLI PICENO SEZ.T. SAN BENEDETTO DEL TRONTO CAMERINO T. CAMERINO CAMERINO P.R. CAMERINO FERMO SEZ.T. SANT’ELPIDIO A MARE MACERATA SEZ.T. CIVITANOVA MARCHE PESARO SEZ.T. FANO URBINO T. URBINO URBINO P.R. URBINO Di seguito, le nuove composizione dei Tribunali nel Distretto della Corte di Appello delle Marche in Ancona: TRIBUNALE DI ANCONA TRIBUNALE DI PESARO TRIBUNALE DI MACERATA TRIBUNALE DI FERMO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO |
| riforma della geografia della giustizia: riduzione e accorpamento di 37 tribunali e di 38 procure, soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate e di 674 sedi del giudice di pace |
| Con il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie approvato dal Consiglio dei Ministri in data 06.07.2012 è stata data attuazione alla delega al Governo attribuita dalla legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148/2011 approvata dal precedente esecutivo. Lo schema di decreto legislativo – che ora passerà alle Commissioni parlamentari per un parere obbligatorio ma non vincolante – prevede: la riduzione e l’accorpamento di 37 tribunali e di 38 procure (per il Tribunale di Napoli Nord non è previsto l’ufficio di procura, la cui competenza è attribuita alla Procura di Napoli Sud); la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale; la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, la cui pianta organica non subirà alcun ridimensionamento. A questa riorganizzazione si aggiunge quella degli uffici dei giudici di pace che ha già portato all’individuazione di 674 sedi che saranno soppr |




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